1. L'importo mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a 516,5 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
2. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.