Art. 4.
(Importo della retribuzione sociale).

      1. L'importo mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a 516,5 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

 

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